Statuto della Fondazione

Articolo 1

Denominazione, Finalità, Attività

E’ costituita la fondazione denominata “Fondazione di Assistenza e Beneficenza Ginevra Caltagirone Onlus”, o più semplicemente “Fondazione Ginevra Caltagirone Onlus” di seguito chiamata “Fondazione”; la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Scopo della Fondazione è lo svolgimento in via esclusiva, in Italia e all’estero, dell’attività di assistenza e beneficenza nel campo sanitario e socio assistenziale, in particolare per programmi rivolti alla cura dei bambini e delle bambine nonché il sostegno all’attività di ricerca e di formazione nel settore medico e farmaceutico, sempre con particolare riguardo alle esigenze degli operatori sanitari impegnati nella cura delle patologie neonatali, o legati alla crescita dei bambini e delle bambine. Nell’ambito di tale attività la Fondazione potrà promuovere:

- la formazione e l’informazione degli operatori nel settore favorendo la crescita professionale degli operatori (volontari e professionisti) che aiutano i bambini e le bambine.

- la nascita e l’organizzazione di Centri Studi, Archivi e Biblioteche specializzati nella raccolta di documentazione, leggi, articoli, studi e saggi della medicina e della ricerca scientifica.

- la collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni, Università, gruppi di lavoro, anche informali, Centri Studi Italiani e stranieri e promuovere la nascita di altre organizzazioni, associazioni, consorzi, società che abbiano finalità analoghe, o strumentali rispetto alla propria attività.

- la costruzione, anche all’estero, di strutture che permettano ai bambini e le bambine particolarmente svantaggiati di poter studiare, giocare, curarsi o comunque vivere una situazione migliore.

L’attività suddetta dovrà essere rivolta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; pertanto l’attività dovrà essere diretta al sostegno di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; anche componenti collettività estere.

E’ fatto espresso divieto di esercitare attività diverse con l’eccezione di quelle direttamente connesse.

Per raggiungere gli scopi statuari la Fondazione si propone di raccogliere fondi, organizzare eventi, incontri, attività ricreative e culturali, che abbiano come finalità quella di raccogliere fondi, o di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ attività di centri di ricerca, associazioni, strutture sanitarie, pubbliche o private, che operino nella cura dei minori. Può inoltre organizzare attività di formazione, convegni e dibattiti rivolti agli operatori sanitari e promuovere progetti di sostegno, assistenza e formazione destinati ai genitori di bambini affetti da patologie evolutive o neonatali.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Può altresì editare riviste, libri, siti internet, trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di diffondere pubblicamente le notizie che riguardano la propria attività ed i contenuti delle ricerche, gli studi, i sondaggi, i convegni, i seminari, ed ogni altra iniziativa che dovesse essere organizzata, promossa, o finanziata, per il raggiungimento degli scopi statuari, il tutto nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in materia. Può infine promuovere l’istituzione di premi e borse di studio da conferire a studenti che si sono particolarmente distinti nell’approfondimento delle tematiche sopra citate.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei sui scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comandataria o comunque posseduti;

c. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla cura dei bambini e delle bambine nonché il sostegno all’attività di ricerca e formazione nel settore medico e farmaceutico; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli anzidetti organismi:

e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili).

Articolo 3

Sede, durata, svolgimento

La Fondazione ha sede in Comune di Roma, Via Luigi Luciani n.7.

A tutti gli effetti i consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione. La Fondazione potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali.

La Fondazione ha durata illimitata.

Potrà tuttavia sciogliersi nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento del suo scopo; in questo caso i fondi eventualmente raccolti dovranno essere devoluti ad altre Onlus che promuovano attività similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 4

Organi Sociali

Sono organi della Fondazione:

- L’ Assemblea dei Fondatori;

- Il Presidente Onorario;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- Il Direttore Generale;

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Collegio dei Revisori.

Possono inoltre essere istituiti, con delibera del Consiglio d’ Amministrazione, ulteriori organi di controllo e consultivi, i quali ad esempio:

- Il Comitato Etico-Scientifico;

- L’ Assemblea consultiva dei soci sostenitori.

Articolo 5

Assemblea dei Fondatori

Sono Fondatori dell’ Associazione

1. il dott. Leonardo Francesco Caltagirone vita natural durante;

2. alla morte di lui: i suoi discendenti in linea retta che abbiano raggiunto la maggiore età, ivi inclusi i figli adottivi; ove i discendenti aventi le predette caratteristiche siano più di 5 (cinque) saranno fondatori i cinque discendenti più anziani;

3. in mancanza di almeno due discendenti: saranno considerati fondatori, l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, il più anziano dei discendenti in linea retta di Edoardo Francesco Caltagirone ed Allegra Caltagirone

Salvo il caso in cui al precedente punto 1, i fondatori sono costituiti in assemblea.

L’Assemblea dei Soci Fondatori nomina tra i suoi componenti un Presidente Onorario.

Al Presidente Onorario spetta la presidenza dell’Assemblea dei Soci Fondatori, e l’incarico di supervisione e controllo dell’operato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

Il Presidente Onorario dura in carica per cinque anni e può essere riconfermato.

Quando vi sia più di un Fondatore le loro decisioni sono assunte in forma assembleare. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario dal quale è convocata almeno una volta l’anno. Deve essere altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta di un fondatore.

Le deliberazioni dell’ assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Fondatori se i Fondatori sono più di due, altrimenti occorre comunque l’unanimità. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei Fondatori e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

I Fondatori possono farsi rappresentare da altri Fondatori o da terzi con delega scritta in norma di legge.

Articolo 6

Formazione del Consiglio di Amministrazione, Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dai soci fondatori ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) che durano in carica un solo triennio, e sono rinnovabili.

Gli Amministratori, alla nomina, devono possedere il requisito di professionalità ed onorabilità di cui alla L. n. 108/1996 art. 15 comma 5 e successive modificazioni.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione :

  • Il Presidente Onorario
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Direttore Generale
  • Tutti gli altri consiglieri

fino ad un massimo di sette che vengano nominati.

Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere sostituiti su identificazione dei soci fondatori. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende formato quando, nei termini previsti dal precedente Consiglio di Amministrazione, siano stati indicati il numero dei componenti del nuovo consiglio e questi abbiano accettato. Il vecchio Consiglio di amministrazione decade dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e nei limiti dell’ art. 8 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora e la sede della riunione, inviato ai Consiglieri, almeno sette giorni prima della medesima riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituita regolarmente quando siano riuniti tutti i Consiglieri. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere un voto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente Onorario.

Il Consiglio di Amministrazione attua l’indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo alcune funzioni operative; le attribuzioni, la composizione e il funzionamento di detto Comitato Esecutivo sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti al Comitato Esecutivo, può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tiro relativi agli impegni economici sottesi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono partecipare – su invito e senza diritto di voto – anche operatori della Fondazione ed esperti sulle materie estratte.

Ai Consiglieri non spetta alcun compenso per l’attività svolta.

Articolo 7

I rappresentanti del CdA: Presidente Onorario

Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale

Il Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori, tra i suoi componenti, fa parte del Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Al Presidente Onorario spetta l’incarico di supervisione e controllo dell’operato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario può essere revocato solo con voto di maggioranza dell’Assemblea dei Soci Fondatori, che lo può sostituire solo con un altro dei suoi componenti.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato; altre eventuali cariche potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione, ma ha l’obbligo di firma congiunta con il Direttore Generale per ogni atto che impegna la Fondazione per un importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori esterni.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione verso i soci ed i terzi.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente è investito della carica di Responsabile Relazioni Pubbliche, Ufficio Stampa e Media Relations, che gestisca tutte le attività di Relazioni Pubbliche inerenti il posizionamento e l’ immagine aziendale, l’ ufficio stampa, l’ organizzazione di eventi, le web PR e la costruzione di un piano di comunicazione.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del CdA e nella ordinaria amministrazione della Fondazione, occupandosi espressamente di tutti gli aspetti economici, organizzativi, dei beni mobili ed immobili della Fondazione, della gestione del personale e delle sedi, secondo le disposizioni impartite dal CdA.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Direttore Generale o, in caso di mancanza di impedimento anche di quest’ultimo da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

L’attività di tutto il Consiglio di Amministrazione è prestata a titolo gratuito; il Consiglio può tuttavia determinare un compenso dei soli casi in cui l’organizzazione complessiva risulti particolarmente articolata e la sua gestione richieda un impegno a tempo pieno.

Il Consiglio di Amministrazione si potrà avvalere anche di collaboratori esterni volontari o retribuiti.

Articolo 8

Comitato Etico - Scientifico

E’ facoltà della Fondazione costituire un Comitato Etico - Scientifico al fine di vigilare le attività di ricerca e di assistenza da finanziare o sostenere tramite la Fondazione ed il suo operato. Il Comitato Etico - Scientifico dura in carica tre anni. Esso è formato da personalità riconosciute nei campi di intervento della Fondazione. Esprime un parere non vincolante, in ordine alla bozza di piano annuale di interventi da sottoporre all’approvazione del C.d.A.

Fanno parte del Comitato Etico - Scientifico il Presidente, il Presidente Onorario e le persone indicate dal C.d.A. Tutti i membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 9

Collegio dei Revisori

Viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un numero variabile da uno a tre membri, di cui la maggioranza iscritta nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Tutti i membri del Collegio prestano la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 10

L’Assemblea consultiva dei soci sostenitori

L’Assemblea consultiva dei soci sostenitori è formata dalle persone fisiche o giuridiche che chiedano espressamente al Presidente di farne parte per sostenere l’attività della Fondazione, mediante il versamento di una quota annuale deliberata dal CdA.

Viene riunita di norma una volta l’anno dal Presidente per discutere un programma di attività e di interventi da sottoporre al CdA come base per la redazione del programma di attività pluriennale. Può inoltre essere riunita informalmente o formalmente per lo svolgimento di attività culturali, ludiche o di formazioni inerenti agli scopi statuari, o finalizzate a favorire la conoscenza tra i soci fondatori ed i soci sostenitori stessi. Hanno facoltà di parteciparvi, oltre naturalmente ai soci sostenitori, il Presidente, il Presidente Onorario ed i Soci Sostenitori.

Articolo 11

Patrimonio, Risorse

1.Il Patrimonio è formato:

a. dal fondo di dotazione iniziale;
b. dai contributi volontari;
c. dalle quote annuali dei soci sostenitori;
d. da elargizioni o contributi di enti pubblici e di altre persone giuridiche;
e. da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
f. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
g. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
h. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
i. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

2.L’Adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso. E’ comunque facoltà degli aderenti alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità.

I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può per tanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione liberale al fondo di dotazione.

L’erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie della Fondazione.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente ed il Direttore Generale a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 12

Raccolta Risorse

La raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle somme comunque riscosse è affidata al Consiglio di Amministrazione e, per delega del Consiglio di Amministrazione stesso, al Presidente e al Direttore Generale anche in via disgiunta i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di aprire ed accedere, in nome e per conto della Fondazione stessa, ai conti correnti di corrispondenza presso istituti bancari di loro fiducia.

Articolo 13

Esercizio, Bilanci

L’esercizio si chiude al 31/12 di ogni anno. Entro il 30/04 il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito al bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 Dicembre l’eventuale bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ai sensi degli artt. 20 e 20 bis, DPR 600/73.

Articolo 14

Modifiche statuarie e scioglimento

Per modificare lo statuto e l’atto costitutivo, e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 15

Rimando Foro

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni riconosciute.

Il Foro competente per qualsiasi controversia interna alla Fondazione è quello di Roma.